Procedura Semplificata

A decorrere dal 13 giugno 2013, la comunicazione per l'attività di recupero in procedura semplificata rientra nei titoli abilitativi sostituiti dall' Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del D.P.R. 59/2013 se e solo se il gestore richede l'autorizzazione per almeno un altro titolo abilitativo.

La domanda di AUA, comprendente la comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006, va presentata allo sportello Unico Attività produttive del Comune ( SUAP) www.impresainungiorno.gov.it

L’attività potrà essere intrapresa all’ottenimento del provvedimento di AUA rilasciato dal SUAP, che comprenderà l'iscrizione nel Registro Provinciale dei Recuperatori in Procedura Semplificata. L'AUA ha una durata di 15 anni ed il rinnovo deve essere presentato al SUAP almeno 6 mesi prima della scadenza.

Qualora l'attività, oltre all'iscrizione nel Registro Provinciale dei Recuperatori in Procedura Semplificata, non comprenda la necessità di ulteriori titoli tra quelli sostituiti dall'AUA, è facoltà del gestore non avvalersi dell'AUA, ferma restando la presentazione della comunicazione per il tramite del SUAP . L'attività di recupero può essere intrapresa dopo 90 giorni dalla presentazione della comunicazione, al netto della sospensione dei termini per eventuali richieste di integrazioni. L'iscrizione ha una durata di 5 anni ed il rinnovo deve essere presentato al SUAP almeno 90 giorni prima della scadenza o in caso di modifca sostanziale.  

Si ricorda che, qualora l'attività sia sottoposta alle procedure di valutazione di impatto ambientale o verifica di assoggettamento alla VIA, queste devono essersi già concluse prima della presentazione della comunicazione per l'attività di recupero in semplificata.

In occasione della prima comunicazione, e successivamente entro il 30 aprile di ogni anno, devono essere versati i diritti d'iscrizione al Registro dei Recuperatori, in relazione ai quantitativi ritirati annualmente e comunicati dalla ditta, determinati dal D.M. 350/1998

Si rammenta che ai sensi dell’ art. 216 l’istanza di comunicazione semplificata deve contenere:

a) per i rifiuti non pericolosi:

    1) le quantità massime impiegabili;

    2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nonche' le condizioni specifiche alle quali le attività medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo;

 3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o alle quantità dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;

b) per i rifiuti pericolosi:

    1) le quantità massime impiegabili;

    2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti;

    3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di attività e di impianto utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti in sito;

    4) gli altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero;

    5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al tipo ed alle quantità di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.Si ricorda che, qualora l'attività sia sottoposta alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o verifica di assoggettamento alla VIA, queste devono essersi già concluse prima della presentazione della comunicazione per l'attività di recupero in semplificata.

 Considerata l’intervenuta  L. 128 del 2 novembre 2019 che ha modificato l’art. 184 ter del D.Lgs 152/2006 relativo alla cessazione della qualifica di rifiuto  e  le linee guida SNPA n. 22 , le ditte che richiedono il rilascio dell’ attestazione a registro delle imprese che operano  in procedura semplificata non dovranno allegare all’ istanza la relazione tecnica in conformità alle linee guida per l’ applicazione della disciplina End of Waste di  cui all’ art. 184 ter del D.Lgs 152/2006 

 

CLASSE DI ATTIVITÀ

QUANTITÀ COMPLESSIVA ANNUA DI RIFIUTI RITIRATI

IMPORTO

CLASSE 1

superiore o uguale a 200.000 tonnellate

€ 774,69

CLASSE 2

da 60.000 ton. e inferiore a 199.999 ton.

€ 490,63

CLASSE 3

da 15.000 ton. e inferiore a 59.999 ton.

€ 387,34

CLASSE 4

da 6.000 ton. e inferiore a 14.999 ton.

€ 258,23

CLASSE 5

Da 3.000 ton. e inferiore a 5.999 ton.

€ 103,29

CLASSE 6

inferiore a 2.999 tonnellate

€   51,65

Il versamento  può essere effettuato:

- tramite bollettino sul c/c postale n. 17469305 intestato a PROVINCIA DI VENEZIA –SETTORE POLITICHE AMBIENTALI – SERVIZIO TESORERIA. L'attestazione del versamento deve essere allegata alla comunicazione di inizio attività e successivamente trasmessa in copia alla Città Metropolitana di Venezia ad ogni versamento annuale.  

- tramite il servizio Pago PA.

nella causale dovrà essere specificato "Ditta ......(C.F.....) Autorizzazione/Comunicazione prot. n. sede impianto.....Classe...... Anno di riferimento......". 

Si ricorda che, come disposto all'art. 3, comma 3 del D.M. 350/98, in caso di mancato versamento dei diritti nei termini previsti, l’iscrizione nel Registro Provinciale dei Recuperatori in Procedura Semplificata è sospesa.