AUA
CHE COS’E’ L’AUA
L’autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è un provvedimento disciplinato ai sensi del DPR 59/2013, che ricomprende tutti i titoli abilitativi in campo ambientale di cui un’impresa ha bisogno per iniziare e/o proseguire la sua attività. Il procedimento di rilascio dell’AUA, di competenza della Provincia individuata dal legislatore quale “Autorità competente”, diventa di fatto un percorso interno (endoprocedimento) di quello più ampio, disciplinato dall’art. 7 del DPR 160/2010, in capo allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune competente per territorio, che rilascia il provvedimento finale.
CHI DEVE CHIEDERE L’AUA:
Tutti gestori titolari di imprese o di impianti disciplinati dall’art. 1 comma 1 del DPR 59/2013 che abbiano bisogno di ottenere, rinnovare, sostituire ecc… almeno un titolo abilitativo tra quelli elencati all’art. 3 comma 1.
Casi particolari
- Per gli stabilimenti che richiedono il trattamento di rifiuti in regime semplificato è previsto il rilascio dell'A.U.A se e solo se il gestore richiede l'autorizzazione per almeno un altro titolo abilitativo.
- Per gli stabilimenti che richiedono l'autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 è prevista l'A.U.A. se il gestore richiede l'autorizzazione per almeno un altro titolo abilitativo.
- Per gli stabilimenti che richiedono l'autorizzazione allo scarico di acque meteoriche ai sensi dell'art. 39 del Piano di Tutela delle Acque (D.G.R. 842/2012) è prevista l'A.U.A se il gestore richede l'autorizzazione per almeno un altro titolo abilitativo.
COSA DEVE FARE IL GESTORE CHE INTENDE RICHIEDERE UN’ AUA.
chi intende chiedere un’AUA deve:
1) Verificare quali sono i titoli abilitativi, tra quelli sostituiti dall’AUA (art. 3 comma1) di cui ha bisogno o, nel caso di rinnovi/modifiche, in suo possesso.
2) Compilare la domanda di AUA tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune competente per territorio, avendo cura di indicare tutti i titoli abilitativi da sostituire, e di allegare le relative schede, planimetrie e relazioni.
(sito www.impresainungiorno.gov.it)
3) Inviare ogni altra comunicazione alla provincia via PEC tramite SUAP
ATTENZIONE: se un impianto necessita ESCLUSIVAMENTE di titoli abilitativi in regime di COMUNICAZIONE, ovvero che non prevedono il rilascio di un atto esplicito di assenso da parte della PA, (autorizzazioni alle emissioni in atmosfera in deroga, comunicazioni di recupero rifiuti, scarico di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche in pubblica fognatura, comunicazione di spargimento liquami zootecnici in agricoltura, ecc..) E’ FACOLTA’ DEL GESTORE richiedere l’AUA o mantenere il regime preesistente delle singole comunicazioni, fermo restando l’obbligo di “dialogare” con le autorità competenti esclusivamente tramite SUAP
La domanda ed ogni file allegato contenente richieste e autocertificazioni, elaborati nei formati e con le modalità previste da D.P.R. 160/2010, si riterranno correttamente firmati se:
- verranno trasmessi dalla casella PEC del Gestore richiedente
- verranno trasmessi da una qualunque casella PEC ma su ogni singolo file sarà apposta firma digitale del Gestore richiedente
- la domanda verrà compilata e trasmessa al SUAP attraverso il portale di Infocamere
I file degli allegati previsti nelle singole schede dovranno essere nominati anteponendo all’oggetto la lettera identificativa del titolo abilitativo sostituito (ES: C_estratto PRG; A_Concessione idraulica ecc…) Qualora siano richiesti in schede o moduli relativi a diversi titoli abilitativi i medesimi allegati, l’impresa potrà allegarne una singola copia
Eventuali allegati per i quali è richiesta la firma di un professionista abilitato dovranno essere obbligatoriamente firmati digitalmente dal professionista stesso.
A partire dal 14.06.2013 inoltre:
- Tutte le comunicazioni tra la Provincia e il Gestore relative ad un procedimento di AUA dovranno passare obbligatoriamente per il SUAP competente
- le richieste di AUA inviate in formato cartaceo o le richieste di autorizzazioni ambientali sostituite dall’AUA, fatta eccezione per le comunicazioni che riportino o che alleghino una dichiarazione di non assoggettamento ad AUA, saranno respinte.
TEMPISTICHE DI RILASCIO DELL'AUA
120 giorni dalla data di presentazione della domanda in caso di AUA per le emissioni
90 giorni dalla data di presentazione della domanda in caso di AUA per gli scarichi industriali
90 giorni dalla data di presentazione della domanda in caso di AUA per la gestione di rifiuti in procedura semplificata
(salvo sospesione del procedimento per richieste di integrazione)
DURATA AUA
L'AUA è valida 15 anni dalla data di rilascio del provvedimento.
ONERI ISTRUTTORI AUA
sono previsti oneri istruttori solo quanto viene richiesta l'AUA per gli scarichi industriali. Gli oneri istruttori sono consulabili nella Proposta della Giunta Provinciale n.100/2005 del 19.04.2005.