Documenti

Conto Energia Termico

Con il Supplemento ordinario allegato alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2013, è stato pubblicato il Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2012 Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni noto come Conto energia termico.

Questa rappresenta senz’altro un’opportunità per tutte le Amministrazioni Comunali ma lo è in particolare per i Comuni firmatari del Patto dei Sindaci per promuovere azioni concrete per l’efficienza energetica e la realizzazione di impianti ad energia rinnovabile sul proprio territorio e con i propri cittadini.

Con queste finalità, la Provincia di Venezia, Vi invita a cogliere le opportunità offerta dal Conto Termico per finanziare la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica sugli edifici comunali.

Vi chiediamo inoltre di impegnarvi a dare il massimo risalto a tale iniziativa attraverso i vostri strumenti di comunicazione (sito web, newsletter, manifesti, materiale informativo, seminari/convegni, etc…) per indurre i vostri cittadini e le realtà imprenditoriali del vostro territorio a fare altrettanto.

DI COSA SI TRATTA
Già previsto dal decreto legislativo n. 28/2011, il decreto mira all’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Il meccanismo è teso a favorire quei soggetti che erano stati esclusi dalle detrazioni fiscali del 55/50% poiché non soggetti a IRPEF o IRAP, come le amministrazioni pubbliche, nonché coloro che, avendo redditi limitati, non potevano beneficiare a pieno delle suddette detrazioni.
Il contributo, elargito dal GSE in rate annuali uguali per 2 o 5 anni, dipende dal tipo di intervento oggetto dell’incentivazione e equivale mediamente a circa il 40% delle spese sostenute.
OBIETTIVI DI SPESA
Il decreto mette a disposizione un impegno di spesa annuo complessivo pari a 900 milioni di euro, di cui 200 destinati alle pubbliche amministrazioni e 700 agli altri beneficiari. Raggiunto il rispettivo limite di spesa annua, i soggetti beneficiari hanno ancora sessanta giorni per richiedere gli incentivi.

BENEFICIARI
I beneficiari, degli incentivi sono:
·         le amministrazioni pubbliche;
·         i soggetti privati, intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito d’impresa o di reddito agrario, per i soli interventi relativi alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza.

Questi possono avvalersi dello strumento del finanziamento tramite terzi o del contratto di rendimento energetico oppure di un servizio energia, anche tramite l'intervento di una ESCO.
INTERVENTI FINANZIABILI
Possono essere ammesse agli incentivi due categorie di interventi:
a)       Interventi di incremento dell’efficienza energetica (solo se effettuati dalla Pubblica Amministrazione):
·         isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;
·         sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
·         sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione;
·         installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili.

b)       Interventi di piccole dimensioni relativi a impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza (effettuati sia da pubblica amministrazione che da soggetti privati)
·         sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica;
·         sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa;
·         installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling;
·         sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore.
Per poter accedere agli incentivi previsti dal Conto Energia Termico per determinate tipologie di interventi vige l’obbligo di dotarsi di attestato di certificazione energetica.
Si sottolinea che è possibile richiedere un incentivo anche per queste attività.
L’incentivo coprirà il 100% o il 50% delle spese sostenute in funzione del soggetto ammesso. Il valore massimo ammissibile per questo incentivo è determinato in base alla destinazione d’uso e alla superficie utile dell’immobile oggetto di intervento.
NB: gli interventi realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 28/2011 accedono agli incentivi previsti al presente decreto solo per la parte eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi.

AMMONTARE E DURATA DELL'INCENTIVO
L'ammontare dell'incentivo dipende dalla tipologia dell'intervento. Il decreto propone apposite formule per il loro calcolo che tengono conto di vari fattori, come la percentuale di spesa incentivabile, i massimali di costo ammissibili, il costo specifico della tecnologia utilizzata, la superficie interessata dall'intervento, la potenza termica dell'impianto, la zona climatica dell'intervento, etc…Per i dettagli si faccia riferimento al testo vigente del DM in allegato.
Gli incentivi sono erogati dal GSE con rate annuali per la durata di 2 anni per:
·         sostituzione d’impianti di climatizzazione invernale con impianti utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche con potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 35 kW;
·         sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;
·         installazione di collettori solari termici, anche abbinati sistemi di solar cooling, con superficie lorda fino a 50 m2;
·         sostituzione d’impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con generatori di calore alimentati da biomassa con potenza termica nominale al focolare inferiore o uguale a 35 kW.
 
La durata sarà invece di 5 anni per tutti gli altri interventi.
Se l’incentivo totale non supera 600 € il GSE lo eroga in un'unica annualità. Il calcolo dell’incentivo dipende dal tipo d’intervento.
accesso agli incentivi

Il soggetto responsabile deve presentare la domanda al GSE, il cui schema tipo sarà presto reso disponibile sul portale del www.gse.it, entro 60 giorni dalla data di effettuazione dell'intervento o di ultimazione dei lavori. Procedure diverse e a preventivo sono previste per le amministrazioni pubbliche, nel caso di contratti con ESCo e in altri casi.

Ai fini della copertura delle attività svolte dal GSE e dall'ENEA in merito ai dati e alle informazioni fornite dai soggetti responsabili nonché ai controlli sugli interventi e in generale a tutte le attività gestionali, amministrative, di verifica e controllo finalizzate all'erogazione degli incentivi, il soggetto responsabile è tenuto a corrispondere l’1% del valore del contributo totale spettante al medesimo soggetto, trattenuto come somma a valere sulle rate annuali cui ha diritto il soggetto responsabile dell'intervento, con un massimale pari a 150 €.
cumulabilità.
L'incentivo non è cumulabile con altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse. Limitatamente agli edifici pubblici a uso pubblico, gli incentivi sono cumulabili con incentivi in conto capitale, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.
Nei casi d’interventi beneficiari di altri incentivi non statali cumulabili, l'incentivo è attribuibile nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente.
 

Sezione sito: 

Piano Provinciale per la gestione dei Rifiuti

Nella seduta del Consiglio Provinciale del 20 dicembre 2007 è stato approvato, con alcuni emendamenti, l’aggiornamento al Piano di gestione dei rifiuti urbani. Tale aggiornamento recepisce le modifiche introdotte dal D. Lgs. 152/2006,in particolare per quanto riguarda gli obiettivi di raccolta differenziata e i criteri per l'individuazione delle aree non idonee all'insediamento di impianti per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, indicati all'elaborato E del Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani. Vengono rivisti, inoltre, gli scenari circa il fabbisogno di volumi di discarica per i prossimi anni, anche in relazione alla struttura impiantistica ipotizzata per il trattamenti delle frazioni riciclabili, della frazione organica del rifiuto urbano e del verde e del rifiuto indifferenziato.

Sezione sito: 

Moduli per la richiesta di V.Inc.A.

VINCA - Valutazione d'Incidenza Ambientale

Modulo per la dichiarazione di non necessità di valutazione d'incidenza da firmare a cura del proponente  aggiornati a seguito della DGRV n. 1400 del 29.08.2017

Per quanto riguarda la procedura di screening di VINCA e la valutazione d'incidenza appropriata si dovrà procedere secondo le linee guida della DGRV n. 1400 del 29.08.2017.

Sezione sito: 

normativa impianti termici

    Decreto Legislativo 192 del 19 agosto 2005. Criteri, condizioni e modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico. d.lgs 19/08/2005.pdf - allegato.pdf

    Decreto Ministeriale 17 marzo 2003. Aggiornamenti agli allegati F e G del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edific i, ai fini del contenimento dei consumi di energia. d.m. 17/03/2003.pdf  - allegato 1.pdf  - allegato 2.pdf

    Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

    Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n.164. Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

    Decreto del Presidente della Repubblica. “Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412: Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.”

    Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10. d.p.r. 412.pdf

    Legge n.10 del 9 gennaio 1991. Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. l. 10.pdf

     Legge n. 46 del 5 marzo 1990. Norme per la sicurezza degli impianti. l. 46.pdf

Sezione sito: 

Pagine

Abbonamento a