Emissioni sostanze cancerogene o tossiche

Adempimenti ai sensi dell’art. 271 comma 7-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Il D.Lgs. n.102/2020 ha stabilito con l’art. 271 comma 7-bis che “le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata debbano essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.”

Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione, i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze in parola sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni inviano all'autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Sulla base della suddetta relazione l'autorità competente al rilascio dell’autorizzazione alle emissioni può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione.

Il comma 7 dell’art. 3 del D.Lgs n. 102/2020 prevede che in caso di gestori di stabilimenti o di installazioni in esercizio al 28/08/2020 in cui le sostanze o le miscele previste dall'articolo 271, comma 7-bis, sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, la relazione è inviata all'autorità competente entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, ovvero entro il 28/08/2021.

Si ricorda, inoltre, che, nel caso in cui uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni a carattere generale risultino soggetti al divieto previsto all'articolo 272, comma 4, del Dlgs n. 152/06 così come modificato dal D.Lgs n. 102/2020, il gestore dovrà presentare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto ovvero entro il 28/08/2023, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs. n. 152/06. In caso di mancata presentazione lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione e perciò soggetto alla sanzione di cui all’art. 279 comma 1del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Applicabilità:

  • Agli stabilimenti/installazioni soggetti ad autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06;
  • Agli stabilimenti/installazioni soggetti ad autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013;
  • Agli stabilimenti/installazioni soggetti  ad Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al titolo III –BIS del D.Lgs. 152/06;
  •  Agli impianti e attività in deroga con riferimento all’art. 272 comma 4;
  • Visto che lo scopo di cui all’art. 271 comma 7-bis è la sostituzione delle sostanze/miscele con determinate caratteristiche di pericolosità si ritiene che l’indagine sia rivolta alle sostanze presenti nelle materie prime/prodotti che generano emissioni delle sostanze stesse. Non sono pertanto considerate quelle categorie di sostanze la cui eventuale presenza in emissione è dovuta esclusivamente a successivi processi/trasformazioni chimiche (es. combustione) e non alla materia prima tal quale;
  • i gestori di installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale sono soggetti all’adempimento previsto dall’art. 271 comma 7-bis e 3 comma 7 del D.Lgs. 102/2020 relativo all’invio della relazione (entro il 28/08/2021 per le esistenti e successivamente ogni cinque anni) concernente la disponibilità di alternative, la considerazione dei rischi e la fattibilità tecnica della sostituzione delle sostanze pericolose/estremamente preoccupanti citate;

Informazioni generali:

  • l’indagine dovrà riguardare solo le sostanze/miscele utilizzate come materie prime nei cicli produttivi da cui si originano le emissioni soggette ad autorizzazione: sia che siano convogliate a camino, che siano diffuse o reimmesse in ambiente di lavoro;
  • ai fini della classificazione “CMR”, la sola presenza di una sostanza classificata all’interno di una miscela non rende automaticamente classificata la miscela, qualora la percentuale di detta sostanza sia inferiore ad un determinato livello. Per quanto concerne le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione la soglia al di sopra della quale l’intera miscela è classificata cancerogena / mutagena è, pari allo 0,1 % in peso, mentre nel caso delle miscele tossiche per la riproduzione la soglia è pari allo 0,3% in peso. La classificazione di una miscela (indicazioni di pericolo – Frasi H) è indicata al punto 2 delle Schede Dati Sicurezza (SDS); nel punto 3.2 delle SDS sono, invece, indicati i componenti di una miscela e le loro indicazioni di pericolo; alcuni dei componenti non sono riportati al punto 2, in quanto non presenti in misura significativa nella miscela finale (ovvero superiore alle soglie sopra indicate). Ai fini della relazione si valuterà, perciò, solo la classificazione della miscela (H340, H350, H360);
  • non sono accettabili valutazioni basate su schede di sicurezza (SDS) superate riportanti Frasi di Rischio (R);
  • per quanto concerne le sostanze rientranti nell’elenco delle SVHC, devono essere considerate le miscele che contengono tali sostanze in concentrazione uguale o superiore allo 0,1% p/p per similitudine con quanto sopra riportato e scegliendo la percentuale più cautelativa.

Impianti e attività in deroga art. 272 comma 1 - allegato IV parte I

  • non sono tenuti alla trasmissione della relazione i Gestori delle attività di cui all’art. 272, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. in quanto la norma considera le loro emissioni scarsamente rilevanti e non soggette ad autorizzazione;
  • non sono, perciò, da considerare al fine del presente adempimento nemmeno le attività scarsamente rilevanti svolte all’interno di stabilimenti soggetti ad autorizzazione (p.e. non andranno considerate le sostanze/miscele utilizzate nelle attività di laboratorio rientranti nella lettera jj della Parte 1 dell’allegato IV alla Parte Quinta, anche qualora presenti all’interno di stabilimenti soggetti ad autorizzazione AUA/AIA).

Impianti e attività in deroga art. 272 comma 2 - allegato IV parte II - Autorizzazioni a carattere generale

  • il divieto di applicazione delle disposizioni dei commi 2 e 3 dell’art. 272 del D.Lgs. 152/2006 (divieto di adesione alle autorizzazioni a carattere generale) nel caso siano utilizzate nei cicli produttivi, da cui originano le emissioni, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360Df e H360Fd, dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 102/2020 (28/08/2020) è esteso anche al caso di utilizzo di sostanze o miscele classificate estremamente preoccupanti da cui originino emissioni;
  • si rammenta che nel caso in cui uno o più impianti o attività esistenti ricompresi in autorizzazioni di carattere generale di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 272, risultino soggetti al divieto previsto all’articolo 272, comma 4, per effetto del D.Lgs. 30 luglio 2020, n. 102, il Gestore è tenuto a presentare una domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 269, entro il 28/08/2023. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione;
  • nel caso in cui, invece, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali siano soggetti al divieto previsto all’articolo 272, comma 4, il Gestore deve presentare all'Autorità competente una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269, entro tre anni dalla modifica della classificazione;
  • ovviamente se entro i tre anni verrà effettuata la sostituzione della sostanza/miscela e quindi decadrà il divieto non sarà necessaria la presentazione della domanda e l’Autorizzazione a carattere Generale resterà in vigore;
  • si precisa che per le autorizzazioni a carattere generale non è previsto l'invio della relazione citata dall'art. 271 comma 7 bis.

Modalità di compilazione “Modello_relazione_art_271_comma_7_bis”

  1. Verifica della presenza di sostanze di cui al paragrafo “informazioni generali”;
  2. Compilazione del modello predisposto dalla Città Metropolitana di Venezia con l’indicazione nell’allegato 1 delle sostanze di cui all’art. 271 comma 7-bis, il loro nome commerciale riportato nella scheda di sicurezza e l’indicazione della sostituibilità o meno e relativa motivazione tecnica o economica (o entrambe);
  3. Per ogni sostanza/miscela indicate, deve essere compilato l’allegato 2 in ogni sua parte. La disponibilità di alternative (punto 4) andrà analizzata tenendo conto (punto 6) delle specifiche dei prodotti (valutando sostanze/miscele meno pericolose) e del ciclo produttivo in cui vengono utilizzati (valutando la possibilità di modificare la tecnologia o il ciclo produttivo stesso) anche valutando eventuali rischi (punto 5) connessi alle alternative ipotizzabili;
  4. Nel caso di assenza di alternative o impossibilità tecnica o economica a procedere alla sostituzione queste andranno motivate (punto 7). Successivamente la ditta dovrà rivalutare le sostanze a seguito di successive modifiche delle classificazioni o modifiche sostanziali e riinviare una nuova valutazione allo scadere dei  cinque anni;
  5. Nel caso in cui, invece, sia possibile procedere alla sostituzione delle sostanze/miscele dovrà essere valutato se e come verranno modificate le emissioni prodotte e con quali tempistiche sarà possibile procedere;
  6. Se la modifica non comporterà la necessità di un adeguamento degli inquinanti o dei valori di emissione già autorizzati sarà sufficiente barrare il punto 7 b) e continuare a rispettare quanto previsto dal decreto autorizzativo vigente;
  7. Se la modifica comporterà la necessità di un adeguamento dei valori di emissione degli inquinanti autorizzati e quindi l’aggiornamento del provvedimento autorizzativo (o il rinnovo nel caso in cui sia prossimo il termine per la scadenza del provvedimento in essere) dovrà essere barrato il punto 7 a) e andrà presentata una domanda di adeguamento. Il termine di adeguamento non potrà essere superiore a 4 anni dal rilascio della nuova autorizzazione.

Modifiche della classificazione

  • In caso di stabilimenti o di installazioni in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni saranno assoggettate all’art. 271 comma 7-bis a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenterà, entro tre anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni dell’art. 271 comma 7-bis, allegando la relazione ivi prevista.

Domande di autorizzazione per nuovo impianto o modifica sostanziale o non sostanziale

  1. I gestori che presentano domanda di autorizzazione per nuovi stabilimenti/installazioni devono allegare anche: 
    - la dichiarazione che non vengono prodotte emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e di quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006; 
    oppure nel caso in cui, invece, sia indispensabile l’utilizzo delle sostanze predette che producono emissioni
    - la relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si motiva la non fattibilità tecnica ed economica della sostituzione. 
  2. I gestori che presentano domanda di autorizzazione per modifiche di stabilimenti/installazioni devono allegare anche:
    - la dichiarazione che non vengono prodotte nuove/ulteriori emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e di quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006;
    oppure
    - la relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle sostanze nel caso vengono prodotte nuove/ulteriori emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e di quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006.

Riferimenti:

Dott.ssa Giulia Adolfo    tel. 0412501236

Ing. Alice Tosetto           tel. 0412501977

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