COMPETENZE
Ai sensi della vigente normativa statale (D.Lgs. n. 152/2006) e della normativa emanata dalla Regione del Veneto (L.R. n. 3/2000 confermata con la L.R. n. 20/2007 art. 18), le competenze della Città metropolitana di Venezia relativamente alla bonifica dei siti contaminati sono le seguenti:
- Individuazione del responsabile della contaminazione ed emissione delle ordinanze (artt. 244 e 245 comma 2 D.Lgs. n. 152/2006) – la Provincia (leggasi Città metropolitana) svolge le opportune indagini per l’identificazione del soggetto responsabile dell’evento di superamento dei valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) e, sentito il Comune, emette ordinanza a carico del responsabile della contaminazione affinché provveda ai sensi del titolo V° parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006.
- Controlli su eventi potenzialmente in grado di contaminare un sito (art.242 comma 2 D.Lgs. n. 152/2006) – la Città metropolitana svolge controlli, avvalendosi anche dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPAV), sulle attività eseguite durante le misure di prevenzione, riparazione, di messa in sicurezza d’emergenza e sulle indagini preliminari che si rendono necessarie in seguito a procedimenti aperti ai sensi dell’art. 242 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 e che si concludono con l’autocertificazione prevista dal comma 2 del medesimo articolo.
- Indagini e attività istruttorie (art. 242 comma 12 D.Lgs. n. 152/2006) ) – la Città metropolitana avvalendosi della competenza tecnica dell’ARPAV effettua le indagini e le attività istruttorie, in seguito alla comunicazione da parte del soggetto interessato dell’esistenza di una potenziale contaminazione dovuta d eventi avvenuti antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006 (art. 242 comma 11 del D.Lgs. n. 152/2006).
- Accettazione delle garanzie finanziarie (art. 242 comma 7 D.Lgs. n. 152/2006 – L.R.n.3/2000 – L.R. n. 20/2007 – D.G.R.V. 3962/2004) – Con il provvedimento di approvazione del progetto viene fissata l’entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al 50% del costo stimato dell’intervento, che devono essere prestate dal soggetto titolare dell’approvazione progetto a favore della Città metropolitana per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi. La Città metropolitana formalizza l’avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.
- Controlli degli interventi di bonifica (art. 248 comma 1 D.Lgs. n. 152/2006 – L.R.n.3/2000 – L.R. n. 20/2007) - La Città metropolitana esegue controlli, anche avvalendosi della collaborazione dell’ARPAV, sulla conformità degli interventi ai progetti di bonifica approvati. Tale compito si concretizza attraverso l’esecuzione di sopralluoghi e la redazione di relazioni ed eventuali segnalazioni all’Autorità Giudiziaria.
- Certificazione degli interventi di bonifica (art. 248 comma 2 D.Lgs. n. 152/2006 – L.R.n.3/2000 – L.R. n. 20/2007) - La Città metropolitana rilascia la certificazione del completamento e della conformità degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa al Progetto approvato, sulla base di una relazione tecnica predisposta dall’ARPAV.
Inoltre per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati ricadenti nel territorio del Bacino scolante la Laguna di Venezia e nella restante parte del territorio provinciale (esclusa la parte ricadente nel Sito di Interesse Nazionale di Venezia – Porto Marghera):
- Espressione dei pareri sui Piani di Caratterizzazione (art. 242 comma 3 D.Lgs. n. 152/2006 – L.R.n.3/2000 – L.R. n. 20/2007) – la Città metropolitana predispone i pareri sui documenti progettuali presentati. L’ente procedente (Regione o Comune), convocata e sentita la Conferenza dei Servizi alla quale sono invitati a partecipare tutti gli Enti e l’ARPAV, approva i Piani di Caratterizzazione.
- Espressione dei pareri sui documenti di Analisi del Rischio e sui Piani di monitoraggio (art. 242 comma 4 D.Lgs. n. 152/2006 – L.R.n.3/2000 – L.R. n. 20/2007) – la Città metropolitana si avvale dell’ARPAV per la valutazione/parere dei documenti di Analisi del Rischio. L’ente procedente (Regione o Comune), convocata e sentita la Conferenza dei Servizi alla quale sono invitati a partecipare tutti gli Enti e l’ARPAV, approva i documenti di Analisi del Rischio. Con la medesima procedura l’ente procedente approva i Piani di Monitoraggio (art. 242 comma 6 D.Lgs. n. 152/2006).
- Espressione dei pareri sui Progetti di Bonifica (art. 242 comma 13 D.Lgs. n. 152/2006 – L.R.n.3/2000 – L.R. n. 20/2007) – la Città metropolitana e l’ARPAV predispongono i pareri sui documenti progettuali presentati. L’ente procedente (Regione o Comune), convocata e sentita la Conferenza dei Servizi alla quale sono invitati a partecipare tutti gli Enti e l’ARPAV, approva i progetti di bonifica.
- Prestazione delle garanzie finanziarie (art. 242 comma 7 D.Lgs. n. 152/2006 – L.R.n.3/2000 – L.R. n. 20/2007 – D.G.R.V. 3962/2004) – Con il provvedimento di approvazione del progetto viene fissata l’entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al 50% del costo stimato dell’intervento, che devono essere prestate dal soggetto titolare dell’approvazione progetto a favore della Città metropolitana per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi. La Città metropolitana formalizza l’avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.
- Controlli degli interventi di bonifica (art. 248 comma 1 D.Lgs. n. 152/2006 – L.R.n.3/2000 – L.R. n. 20/2007) - La Città metropolitana esegue controlli, anche avvalendosi della collaborazione dell’ARPAV, sulla conformità degli interventi ai progetti di bonifica approvati. Tale compito si concretizza attraverso l’esecuzione di sopralluoghi e la redazione di relazioni ed eventuali segnalazioni all’Autorità Giudiziaria.
- Certificazione degli interventi di bonifica (art. 248 comma 2 D.Lgs. n. 152/2006 – L.R.n.3/2000 – L.R. n. 20/2007) - La Città metropolitana rilascia la certificazione del completamento e della conformità degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa al Progetto approvato, sulla base di una relazione tecnica predisposta dall’ARPAV.
Al fine dell'ottenimento della certificazione degli interventi di bonifica da parte della Città Metropolitana di Venezia, i soggetti interessati presentano l'istanza della certificazione attraverso la modulistica messa a disposizione nel sito istituzionale dell'ente e scaricabile al seguente link : https://cittametropolitana.ve.it/modulistica/cerca.html