SCADE IL 7 DICEMBRE IL TERMINE PER PRESENTARE IL PIANO DI ADEGUAMENTO PER LE ACQUE METEORICHE

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PIANI DI ADEGUAMENTO PER LE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO, ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E ACQUE DI LAVAGGIO PREVISTI DAL PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE

Si ricorda che il giorno 7 dicembre 2012 scadono i termini per la presentazione dei piani di adeguamento ai sensi dell’art. 39 comma 6 del Piano regionale di Tutela delle Acque – Allegato D. alla D.G.R. n. 842 del 15 Maggio 2012. Il Piano va presentato all’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico da tutti i titolari degli insediamenti, delle infrastrutture e degli stabilimenti esistenti soggetti agli obblighi previsti dai commi 1 e 3 del sopra citato articolo.
Gli elementi minimi del Piano di Adeguamento da presentare alla Provincia di Venezia dovranno essere:
-          una relazione contenente gli elementi tecnici utili a inquadrare il caso specifico (se comma 1 o comma 3) quali ad esempio: tipo di attività svolta dall’azienda, superficie dei piazzali soggetti a dilavamento con loro planimetria, tipo di attività svolte sui piazzali, tipo e quantità dei materiali o dei rifiuti depositati sui piazzali, eventuali coperture;
-          l’eventuale caratterizzazione delle acque meteoriche di prima e di seconda pioggia;
-          la descrizione di massima e ubicazione dei sistemi progettati di collettamento, raccolta, trattamento, eventuale riutilizzo e scarico delle acque di pioggia;
-          la  richiesta di autorizzazione allo scarico. Quest’ultima, se non presente, potrà essere presentata successivamente, tenendo conto dei tempi di legge necessari per il suo rilascio e del fatto che gli adeguamenti dovranno essere preventivamente autorizzati e  realizzati entro il 31 dicembre 2015

Si precisa che:
-          i titolari degli insediamenti, delle infrastrutture e degli stabilimenti esistenti soggetti agli obblighi previsti dai commi 1 e 3  e già in possesso di un’autorizzazione allo scarico delle acque di prima e seconda pioggia, non sono tenuti ad alcun ulteriore adempimento
-          i titolari degli insediamenti, delle infrastrutture e degli stabilimenti esistenti soggetti agli obblighi previsti dai commi 1 e 3  e già in possesso di un’autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia, sono tenuti alla verifica sull’eventuale assoggettamento  al comma 1
-          i titolari degli insediamenti, delle infrastrutture e degli stabilimenti esistenti NON soggetti agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, non devono presentare alcun piano di adeguamento. Non è previsto il rilascio di determinazioni, pareri, nulla osta o  altre comunicazioni relative alla non assoggettabilità ai commi 1 e 3 dell’art. 39 del PTA
Gli uffici restano a disposizione per ogni ulteriore chiarimento necessario.