Documenti - Impianti termici

medi impianti termici civili

Il D.Lgs 15 novembre 2017 n. 183, entrato in vigore il 19 dicembre 2017, ha apportato numerose modifiche alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e ai relativi allegati. In particolare, al Titolo II viene aggiunta la definizione di MEDIO IMPIANTO TERMICO CIVILE.

L’art 283 al comma 1 lettera d-bis) del citato D.Lgs. 152/06, definisce medio impianto termico civile l’impianto termico civile con potenza pari o superiore al 1 MW escludendo “gli impianti per il riscaldamento a gas diretto degli spazi interni dello stabilimento ai fini del miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro”.

Inoltre, ulteriori modifiche alla parte V del Testo Unico Ambientale sono dettate dal più recente D.Lgs. 30 luglio 2020 n. 102.

La norma assoggetta il MEDIO IMPIANTO TERMICO CIVILE ad una serie di obblighi specifici. In particolare:

  • il comma 2 bis dell’art. 284 stabilisce che “i medi impianti termici civili messi in esercizio o soggetti a modifica a partire dal 20 dicembre 2018 devono essere preventivamente iscritti nel registro autorizzativo previsto al comma 2-quater. A tal fine il responsabile dell'esercizio e della manutenzione trasmette all'autorità titolare del registro, entro un termine non inferiore a sessanta giorni prima dell'installazione o della modifica dell'impianto, un apposito atto in cui dichiara i dati previsti all'allegato I, Parte IV-bis, alla Parte Quinta. Il termine di 60 gg. può essere ridotto qualora sussista una imprevedibile urgenza da dichiarare in un atto allegato dal responsabile dell’esercizio e della manutenzione”;
  • il comma 2-ter dell’art. 284 stabilisce che “i medi impianti termici civili messi in esercizio prima  del 20 dicembre 2018 devono essere iscritti nel registro autorizzativo previsto al comma 2-quater entro il 1° gennaio 2029. A tal fine il responsabile dell'esercizio e della manutenzione trasmette all'autorità titolare del registro, entro il  31 ottobre 2028, un apposito atto in cui dichiara i dati previsti all'allegato  I,  Parte IV-bis, alla Parte Quinta”.

Inoltre:

  • il comma 2 quater dell’art. 284 stabilisce che “è tenuto, presso ciascuna autorità competente, un registro per l'iscrizione dei medi  impianti  termici  civili.  Entro trenta giorni dalla ricezione degli atti previsti ai commi  2-bis e 2-ter l'autorità competente effettua o nega  'iscrizione  nel registro autorizzativo e comunica  tempestivamente  tale esito al richiedente”;
  • l’art. 273-bis al comma 11 stabilisce che: “è tenuto, presso ciascuna autorità competente, con le forme da questa stabilite, un registro documentale nel quale sono riportati i dati previsti all'allegato I, Parte IV-bis, alla Parte Quinta per i medi impianti di combustione e per i medi impianti termici civili di cui all'articolo 284, commi 2-bis e 2-ter, nonché i dati  relativi alle modifiche di tali impianti. E' assicurato l'accesso del pubblico alle informazioni contenute nel registro, attraverso pubblicazione su siti internet, secondo le disposizioni del decreto legislativo  19  agosto 2005, n. 195”.

La Città metropolitana di Venezia  in qualità di autorità competente in materia, ha pertanto predisposto il REGISTRO AUTORIZZATIVO dei medi impianti termici civili e definito la procedura per l’iscrizione e gli adempimenti successivi, secondo il dettato della norma. 

Area tutela ambientale - servizio tutela acqua ed atmosfera e agroambiente
Responsabile : Giulia Adolfo - 0412501236
Referente: Marco Carpinetti - 0412501845

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Abilitazione alla conduzione di impianti termici

La Regione del Veneto, con la L. R. n. 11 del 13 aprile 2001 e la DGR. n. 1734 del 26 ottobre 2011, ha delegato alle Province le funzioni in merito al rilascio dell’abilitazione alla conduzione degli impianti termici di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW e l’istituzione dei relativi corsi di formazione, nonché alla formazione e aggiornamento del registro degli abilitati alla conduzione di impianti termici.
Con delibera della Giunta Provinciale n. 104/2012 sono state recepite la Direttiva e le Linee Guida regionali in materia di abilitazione all’esercizio dell’attività di conduttore di impianti termici.

Il conduttore impianti termici svolge attività di conduzione degli impianti di potenza superiore a 232 kw. Applica procedure di attivazione e conduzione dell’impianto termico, garantendo il controllo della funzionalità della centrale termica e dei suoi componenti attraverso la verifica dei parametri di regolazione intervenendo, quando necessario, sugli strumenti di regolazione.

Il file riportato di seguito contiene l'elenco dei soggetti abilitati alla conduzione, che hanno frequentato i corsi organizzati dalle società individuate e superato le prove selettive al termine degli stessi.

AVVISO. Richiesta patentino impianti termici per soggetti già abilitati alla conduzione di generatori a vapore.

La richiesta del Patentino per l'abilitazione alla conduzione degli impianti termici in equipollenza con il Certificato di abilitazione alla conduzione di generatori a vapore, ossia senza la necessità di percorso di formazione aggiuntiva, va inoltrata a:

Regione Veneto − Direzione Formazione − Ufficio Attività Riconosciute.

Tel.: 0412795098      E-mail: formazione.riconoscimento@regione.veneto.it

che provvederà direttamente.

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normativa impianti termici

    Decreto Legislativo 192 del 19 agosto 2005. Criteri, condizioni e modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico. d.lgs 19/08/2005.pdf - allegato.pdf

    Decreto Ministeriale 17 marzo 2003. Aggiornamenti agli allegati F e G del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edific i, ai fini del contenimento dei consumi di energia. d.m. 17/03/2003.pdf  - allegato 1.pdf  - allegato 2.pdf

    Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

    Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n.164. Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

    Decreto del Presidente della Repubblica. “Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412: Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.”

    Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10. d.p.r. 412.pdf

    Legge n.10 del 9 gennaio 1991. Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. l. 10.pdf

     Legge n. 46 del 5 marzo 1990. Norme per la sicurezza degli impianti. l. 46.pdf

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